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LEGGE n.125 del 30 marzo 2001
estratto:
Art. 6 - (Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o"
sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti,
emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame
per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonche'
dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al
fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione
di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8
grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
...
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree
di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
5 milioni a lire 10 milioni.
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