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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
Introdotta una norma che punisce alcune particolari categorie di guidatori che hanno assunto bevande alcoliche: in particolare è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a:
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giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
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neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
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conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
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tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
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conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 chili. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.
La conduzione di un veicolo, da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro. La sanzione è raddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale.
Rifiuto di sottoporsi alle prove per il tasso alcolemico
Quando un conducente rifiuta di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all'art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le attuali sanzioni penali: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7 del codice della strada, il prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223, dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni
Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L.689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.
Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. |